Introduzione
Gli Stati, quando adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici, nel 1992, riconobbero che essa avrebbe
costituito un trampolino per un’azione più energica nel
futuro.
Istituendo un processo permanente di esame, di discussione e di scambio
di informazioni, la Convenzione ha permesso l’adozione di impegni
supplementari adattati all’evoluzione delle conoscenze scientifiche
e della volontà politica.
Il primo esame dell’adeguamento degli impegni assunti dai paesi
sviluppati si ebbe, come previsto, nella prima sessione della Conferenza
delle Parti (CP–1), a Berlino, nel 1995. Le Parti decisero che
gli impegni dei paesi sviluppati, di mantenere le emissioni dell’anno
2000 ai livelli di del 1990 non permetteva di perseguire l’obiettivo,
a lungo termine, della Convenzione, di impedire “interferenze
antropiche (attribuibili all’attività umana) pericolose
per il sistema climatico”.
I ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero adottando
il “Mandato di Berlino” ed aprendo un nuovo giro di consultazioni
per rafforzare gli impegni dei paesi sviluppati. Il Gruppo Speciale
del Mandato di Berlino (AGBM) è stato istituito al fine di
redigere una bozza di accordo; al termine di otto sessioni ha trasmesso
alla CP–3 il testo per la negoziazione finale.
Quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti parteciparono a questo
importantissimo evento, celebrato a Kyoto, Giappone, nel dicembre
del 1997. Alla Conferenza si approvò, per consenso, la decisione
(1/CP.3) per l’adozione di un Protocollo secondo il quale i
paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008–2012,
il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto
ai livelli del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno
una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che
detti paesi hanno da circa 150 anni.
Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo
1998. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla
data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali i paesi
sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano
almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo
gruppo di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della
Convenzione sui Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli
impegni assunti a norma della Convenzione e si prepareranno per la
futura applicazione del Protocollo.
Indice
Gli articoli del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici non hanno titoli: i temi enumerati
qui di seguito hanno solo un carattere indicativo; si prefiggono esclusivamente
di aiutare il lettore e non formano parte integrante del testo ufficiale,
il quale inizia da pag.4
Preambolo
1. Definizioni
2. Politiche e misure
3. Quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione
delle emissioni
4. Adempimento congiunto degli impegni
5. Questioni metodologiche
6. Trasferimento e acquisto di unità di riduzione delle emissioni
(applicazione congiunta)
7. Comunicazione delle informazioni
8. Esame delle informazioni
9. Esame del Protocollo
10. Progressi nell’applicazione degli obblighi esistenti
11. Meccanismo finanziario
12. Meccanismo per uno sviluppo “pulito”
13. Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del Protocollo
14. Segretariato
15. Organi sussidiari
16. Processo di consultazione multilaterale
17. Commercio di emissioni
18. Inadempimento delle disposizioni
19. Risoluzione delle controversie
20. Emendamenti
21. Adozione ed emendamenti degli allegati
22. Diritto di voto
23. Depositario
24. Firma e ratifica, accettazione, approvazione o adesione
25. Entrata in vigore
26. Riserve
27. Ritiro
28. Testi autentici
Allegato A: Categorie e settori delle fonti di emissioni di gas ad
effetto serra
Allegato B: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione
delle emissioni delle Parti
La tavola e le tre decisioni della Conferenza delle Parti che seguono
non fanno parte del Protocollo di Kyoto. Tuttavia sono state incluse
in questo fascicolo come informazioni utili per l’adozione e
l’applicazione del Protocollo.
Decisione 1/CP.3: Adozione del Protocollo di Kyoto della Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici.
Decisione 2/CP.3: Questioni metodologiche relative al Protocollo di
Kyoto.
Decisione 3/CP.3: Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo
4 della Convenzione.
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti
incluse all’Allegato I nel 1990, ai fini dell’articolo
25 del Protocollo di Kyoto.
PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le Parti del presente Protocollo,
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”),
Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo
2,
Ricordando le disposizioni della Convenzione,
Guidate dall’articolo 3 della Convenzione,
Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1
dalla Conferenza delle Parti della
Convenzione nella sua prima sessione,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute
all’articolo 1 della Convenzione.
Inoltre:
1. Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza
delle Parti della Convenzione.
2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, adottata a New York
il 9 maggio 1992.
3. Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico”
si intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico
costituito congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale
ed il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988.
4. Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo
di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono,
adottato a Montreal il 16 settembre 1987, nella sua forma successivamente
modificata ed emendata.
5. Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti
presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
6. Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non
indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
7. Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende
una Parte che figura nell’Allegato I della Convenzione, tenuto
conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha presentato una
notifica ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, punto g), della
Convenzione.
ARTICOLO 2
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere
agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni
previsti all’articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile:
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità
con la sua situazione
nazionale, come:
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti
dell’economia nazionale;
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta
dei gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal,
tenuto conto degli impegni assunti in virtù degli accordi internazionali
ambientali;
promozione di metodi sostenibili di gestione forestale, di imboschimento
e di rimboschimento;
iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle
considerazioni relative ai cambiamenti climatici;
iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme
energetiche rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento
del biossido di carbonio e di tecnologie avanzate ed innovative compatibili
con l’ambiente;
v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni
del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e
di sussidi, che siano contrari all’obiettivo della Convenzione,
in tutti i settori responsabili di emissioni di gas ad effetto serra,
ed applicazione di strumenti di mercato;
vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti,
al fine di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le
emissioni dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal;
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel
settore dei trasporti;
viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso
il suo recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti,
come pure nella produzione, il trasporto e la distribuzione di energia;
b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato
I per rafforzare l’efficacia individuale e combinata delle politiche
e misure adottate a titolo del presente articolo, conformemente all’articolo
4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette Parti dovranno
dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni
su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per
migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia.
La Conferenza delle Parti agente come Conferenza delle Parti del Protocollo
dovrà, nella sua prima sessione, o quanto prima possibile,
esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto
di tutte le informazioni pertinenti.
2. Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare
o ridurre le emissioni di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal generati da combustibili utilizzati nel trasporto aereo
e marittimo, operando con la Organizzazione Internazionale dell’Aviazione
Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima.
3. Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare
le politiche e misure previste nel presente articolo al fine di ridurre
al minimo gli effetti negativi, inclusi gli effetti avversi del cambiamento
climatico, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti
sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in special modo
le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate
nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione
dell’articolo 3 della Convenzione. La Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà
adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l’applicazione
delle disposizioni del presente paragrafo.
4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure
previste nel paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle
diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il
coordinamento di tali politiche e misure.
ARTICOLO 3
1. Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente
o congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse
in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra
indicati nell’Allegato A, non superino le quantità che
sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti
sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato
B e in conformità alle disposizioni del presente articolo,
al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del
5% rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto
nel 2005, nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del
presente Protocollo, concreti progressi.
3. Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni
da fonti e da pozzi di assorbimento risultanti da attività
umane direttamente legate alla variazione nella destinazione d’uso
dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al
rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni
verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo
di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato
I per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e l’assorbimento
dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in
modo trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli
7 e 8.
4. Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte
inclusa nell’Allegato I fornirà all’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati che
permettano di determinare il livello di quantità di carbonio
nel 1990 e di procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità
di carbonio nel corso degli anni successivi. Nella sua prima sessione,
o quanto prima possibile, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo, determinerà le modalità,
le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività
antropiche supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle
fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie
dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione
della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno
essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti
incluse nell’Allegato I, tenendo conto delle incertezze, della
necessità di comunicare risultati trasparenti e verificabili,
del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul
Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art.
5, e delle decisioni della Conferenza delle Parti. Tale decisione
si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di adempimento.
Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche
supplementari nel primo periodo di adempimento a condizione che dette
attività abbiano avuto luogo dopo il 1990.
5. Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una
economia di mercato ed il cui anno o periodo di riferimento è
stato stabilito in conformità alla decisione 9/CP.2, adottata
dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, utilizzeranno
tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni
assunti a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato
I in transizione verso una economia di mercato e che non abbia ancora
presentato la sua prima comunicazione nazionale, in conformità
dell’articolo 12 della Convenzione, potrà ugualmente
notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo la sua intenzione di considerare un
anno o un periodo storico di riferimento diverso dal 1990 per adempiere
agli impegni assunti a norma del presente articolo. La Conferenza
delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica.
6. Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione,
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo concederà alle Parti incluse nell’Allegato
I in transizione verso una economia di mercato un certo grado di flessibilità
nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti
nel presente articolo.
7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la
riduzione e la limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008
al 2012, la quantità attribuita a ciascuna Parte inclusa nell’Allegato
I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata
nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse
in equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra
indicate all’Allegato A e relative al 1990, o nel corso dell’anno
o del periodo di riferimento, ai sensi del paragrafo 5, moltiplicate
per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la
variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi
costituivano nel 1990 una fonte netta di emissione di gas ad effetto
serra, includeranno nelle emissioni relative al 1990, o ad altro periodo
di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente
biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi
di assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella
destinazione d’uso dei terreni.
8. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare
il 1995 come anno di riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi
e l’esafluoro di zolfo, ai fini delle operazione di calcolo
di cui al paragrafo 7.
9. Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti
per i successivi periodi di adempimento saranno determinati come emendamenti
all’Allegato I del presente Protocollo e saranno adottati conformemente
alle disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7. La Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima
della fine del primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1.
10. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le
frazioni di una quantità assegnata, che una Parte acquista
da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli
articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata
alla Parte che l’acquista.
11. Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le
frazioni di una quantità assegnata, che una Parte trasferisce
ad un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui agli
articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata
alla Parte che la trasferisce.
12. Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista
da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo
12, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte
che l’acquista.
13. Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel
corso di un periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità
che le è stata assegnata in virtù del presente articolo,
tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte,
alla quantità che le è stata assegnata per i successivi
periodi di adempimento.
14. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad
adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre
al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari sui
paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati all’articolo
4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della
Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi,
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo, esaminerà, nella sua prima sessione, le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici
e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate
in detto paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione
vi saranno il finanziamento, l’assicurazione ed il trasferimento
di tecnologie.
ARTICOLO 4
1. Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato
un’azione congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti
a norma dell’articolo 3, saranno considerate adempienti se la
somma totale delle emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalenti–biossido
di carbonio, di gas ad effetto serra indicati nell’Allegato
A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione
degli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni
elencate nell’Allegato B e conformemente alle disposizioni dell’articolo
3. Il rispettivo livello di emissione assegnato a ciascuna delle Parti
dell’accordo sarà stabilito nell’accordo.
2. Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto
dell’accordo alla data di deposito degli strumenti di ratifica,
d’accettazione, di approvazione o di adesione del presente Protocollo.
Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti ed i
firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo.
3. Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata
del periodo di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo
7.
4. Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una
organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con
essa, ogni variazione nella composizione di detta organizzazione,
successiva all’adozione del presente Protocollo, non inciderà
sugli impegni assunti in virtù del presente Protocollo. Ogni
variazione nella composizione dell’organizzazione avrà
effetto solo ai fini dell’attuazione degli impegni previsti
all’articolo 3 che siano adottati successivamente a quella modificazione.
5. Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno
il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte
sarà responsabile del proprio livello di emissioni stabilito
nell’accordo.
6. Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di
una organizzazione regionale di integrazione economica, Parte del
presente Protocollo, e di concerto con essa, ogni Stato membro di
detta organizzazione regionale di integrazione economica, individualmente,
o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione
economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile,
nel caso in cui venga raggiunto il livello totale combinato delle
riduzioni di emissioni, del livello delle sue emissioni, così
come notificato in conformità del presente articolo.
ARTICOLO 5
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non
più tardi di un anno prima dell’inizio del primo periodo
di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle emissioni
antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti
i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le linee guida
di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie
specificate nel paragrafo 2 infra.
2. Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti
e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra
non inclusi nel Protocollo di Montreal saranno quelle accettate dal
Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e approvate
dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Laddove tali
metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti gli adattamenti
necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella
sua prima sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite
dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico,
la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente
Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, revisionerà
tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni
pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie
o degli adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare
il rispetto degli impegni assunti a norma dell’articolo 3 per
ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione.
3. I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare
l’equivalente–biossido di carbonio delle emissioni antropiche
dalle sorgenti e dall’assorbimento dei pozzi di gas ad effetto
serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal Gruppo
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati
dalla Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul
lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico
e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà
periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di
riscaldamento globale di ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo
pienamente conto delle decisioni pertinenti della Conferenza delle
Parti. Ogni revisione di un potenziale di riscaldamento globale sarà
applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni
periodo di adempimento posteriore a detta revisione.
ARTICOLO 6
1. Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo
3, ogni Parte inclusa nell’Allegato I può trasferire
ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di
riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle
emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento
antropico dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia,
a condizione che:
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti
coinvolte;
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni
dalle fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia
aggiuntivo a quelli che potrebbero essere realizzati diversamente;
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità
di riduzione delle emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni
che le incombono a norma degli articoli 5 e 7;
d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà
supplementare alle misure nazionali al fine di adempiere agli impegni
previsti dall’articolo 3.
2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto
prima possibile, elaborare ulteriori linee guida per l’attuazione
del presente articolo, in particolar modo per quel che riguarda la
verifica e la realizzazione dei rapporti
3. Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare
persone giuridiche a partecipare, sotto la sua responsabilità,
ad azioni volte alla creazione, alla cessione o all’acquisizione,
a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle
emissioni.
4. Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui
all’articolo 8, sorgesse una questione relativa all’applicazione
delle prescrizioni di cui al presente articolo, la cessione e l’acquisizione
di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare dopo
che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna
Parte utilizzi dette unità per adempiere ai propri impegni
a norma dell’articolo 3 finché non sarà risolto
il problema del rispetto delle obbligazioni.
ARTICOLO 7
1. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario
annuale delle emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei
pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal,
presentato in conformità delle decisioni della Conferenza delle
Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente alle
disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare
il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3.
2. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella
propria comunicazione nazionale, presentata ai sensi dell’articolo
12 della Convenzione, le informazioni supplementari necessarie per
dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a norma del presente
Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al paragrafo
4 infra.
3. Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le
informazioni richieste, di cui al paragrafo 1, annualmente, a partire
dal primo inventario che essa è tenuta a presentare in conformità
della Convenzione per il primo anno del periodo di adempimento dopo
l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo.
Ogni Parte presenterà le informazioni richieste a norma del
paragrafo 2 nel quadro della prima comunicazione nazionale che essa
è tenuta a presentare a norma della Convenzione dopo l’entrata
in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo l’adozione
delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con
cui dovranno essere presentate le successive informazioni richieste
ai sensi del presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
tenendo conto del calendario deciso dalla Conferenza delle Parti per
la presentazione delle comunicazioni nazionali.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà
periodicamente in seguito le linee guida relative alla preparazione
delle informazioni richieste a norma del presente articolo, considerando
le direttive per la preparazione delle comunicazioni nazionali delle
Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle
Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo deciderà anche prima del primo periodo
di adempimento le modalità di calcolo delle quantità
assegnate.
ARTICOLO 8
1. Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna
delle Parti incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi
di esperti in adempimento delle pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti ed in conformità alle linee guida adottate, a tal
fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni
comunicate a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna
delle Parti incluse nell’Allegato I verranno esaminate come
parte della compilazione annuale degli inventari delle emissioni e
delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità.
Inoltre, le informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato
I, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, saranno esaminate come
parte della revisione delle comunicazioni nazionali.
2. I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti
da esperti scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione
e, a seconda dei casi, da organizzazioni intergovernative, conformemente
alle indicazioni fornite, a tal fine, dal Conferenza delle Parti.
3. Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica
completa e dettagliata dell’applicazione del presente Protocollo
della Parte. I gruppi di esperti elaboreranno un rapporto per la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo,
nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni assunti dalla
Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati
ed i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato
comunicherà detto rapporto a tutte le Parti della Convenzione.
Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni inerenti
l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà
periodicamente, in seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione
del presente Protocollo da parte dei gruppi di esperti, tendo in considerazione
le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti.
5. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, con l’assistenza dell’Organo Sussidiario
di Attuazione e, se necessario, dell’Organo Sussidiario del
Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà:
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo
7, ed i rapporti sull’esame di dette informazioni, effettuati
a norma del presente articolo; e
b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato,
a norma del paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate
dalle Parti.
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo
5, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo adotterà, su ogni questione, le decisioni
necessarie al fine dell’attuazione del presente Protocollo.
ARTICOLO 9
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo
alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili e degli
studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il loro impatto
come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche.
Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla
Convenzione, in particolare quelli richiesti all’articolo 4,
paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), della Convenzione.
Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie.
2. Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo.
Nuovi esami saranno effettuati ad intervalli regolari e precisi.
ARTICOLO 10
1. Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate
responsabilità e delle loro specifiche priorità di sviluppo
nazionale e regionale, dei loro obiettivi e delle loro circostanze,
senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse nell’Allegato
I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4,
paragrafo 1, della Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento
di tali impegni al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo
conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, della Convenzione:
a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi
nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed
efficaci, per migliorare la qualità dei fattori di emissione,
dei dati sulle attività e/o dei modelli locali che riflettano
la situazione socio– economica di ogni Parte, al fine della
realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni
antropiche dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal, utilizzando
metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla Conferenza
delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni
nazionali adottate
dalla Conferenza delle Parti.
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno regolarmente
i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti
misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato
adattamento ad essi;
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori
energetico, dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura,
la silvicoltura e la gestione dei rifiuti.
Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per migliorare la
pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi
ai cambiamenti climatici;
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni
sulle misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi
i programmi nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti
cercheranno di includere nelle loro comunicazioni nazionali, se opportuno,
informazioni sui programmi contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono
a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi,
incluse le misure volte alla riduzione dell’aumento dei gas
ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di assorbimento,
al rafforzamento delle capacità (capacity building) e all’adattamento.
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo
sviluppo, l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze
tecniche, di pratiche e di processi ecologicamente compatibili con
il cambiamento climatico, ed adotteranno tutte le misure necessarie
per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, l’accesso
a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via
di sviluppo, inclusa la formulazione di politiche e programmi per
l’efficace trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili,
che siano di pubblica proprietà o di pubblico dominio, e la
creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta
la promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili
e l’accesso ad esse.
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno
il mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica
e la costituzione di archivi di dati al fine di ridurre le incertezze
relative al sistema climatico, le conseguenze negative del cambiamento
climatico e le conseguenze economiche e sociali delle diverse strategie
di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il rafforzamento
delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli
sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi
relativi alla ricerca e all’osservazione sistematica, a norma
dell’articolo 5 della Convenzione.
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo,
dove opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione
di programmi di educazione e formazione, compreso il rafforzamento
delle capacità nazionali, in particolare sul piano umano ed
istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di personale incaricato
alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in
via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione
del pubblico ai cambiamenti climatici e l’accesso alle relative
informazioni.
Appropriate modalità dovrebbero essere sviluppate per attuare
tali attività attraverso i competenti organi della Convenzione,
a norma dell’articolo 6 della Convenzione;
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni
sui programmi e le attività intraprese in applicazione del
presente articolo, in conformità alle pertinenti decisioni
della Conferenza delle Parti;
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo
prenderanno pienamente in considerazione l’articolo 4, paragrafo
8, della Convenzione.
ARTICOLO 11
1. Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno
conto delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7,
8, e 9 della Convenzione.
2. Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo
1, della Convenzione, in conformità con le disposizioni di
cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della
Convenzione, e attraverso l’entità o le entità
incaricate ad assicurare il funzionamento del meccanismo finanziario
della Convenzione, i paesi sviluppati Parti della Convenzione e le
altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione:
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire
la totalità dei costi concordati sostenuti dai paesi in via
di sviluppo per migliorare nell’adempimento degli impegni previsti
a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della Convenzione,
e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo;
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine
del trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi
hanno bisogno per fronteggiare la totalità dei costi supplementari
concordati per procedere nell’adempimento degli impegni già
indicati all’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti
all’articolo 10 del presente Protocollo, sui quali un paese
in via di sviluppo abbia concordato con l’entità o le
entità internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione,
conformemente al detto articolo.
L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità
che il flusso dei mezzi finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè
dell’importanza di una adeguata divisione delle spese tra le
Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti all’entità
o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario
della Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza
delle Parti, comprese quelle adottate prima dell’adozione del
presente Protocollo, si applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni
del presente paragrafo.
3. Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate
che figurano nell’Allegato II della Convenzione potranno anche
fornire, ed i paesi in via di sviluppo Parti potranno ottenere, risorse
finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del presente
Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali.
ARTICOLO 12
1. È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito.
2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere
le Parti non incluse nell’Allegato I nel raggiungimento di uno
sviluppo sostenibile e contribuire all’obiettivo finale della
Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad
adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione
delle loro emissioni ai sensi dell’articolo 3.
3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività
di progettazione finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni;
e
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni
certificate delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte
all’adempimento degli impegni quantificati di limitazione e
riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, in conformità
a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo.
4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità
e alle direttive della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo e alla supervisione di un comitato
esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito.
5. Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno
certificate da enti operativi designati dalla Conferenza delle Parti
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo sulla base
dei seguenti criteri:
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta;
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con
la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che
si produrrebbero in assenza dell’attività certificata.
6. Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare,
se necessario, il finanziamento delle attività certificate.
7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le
modalità e le procedure volte ad assicurare la trasparenza,
l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e
ad una verifica indipendente delle attività.
8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti
da attività certificate sia utilizzata per coprire le spese
amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di sviluppo, che
siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento
climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare
alle attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto
di unità di riduzione certificate delle emissioni, entità
private e pubbliche; la partecipazione sarà sottoposta alle
direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo per uno
sviluppo pulito.
10. Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno
2000 e l’inizio del primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi
per contribuire all’adempimento degli impegni previsti per detto
periodo.
ARTICOLO 13
1. La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà
come riunione delle Parti del presente Protocollo.
2. Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo
possono partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle
sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti
del presente Protocollo. Quando la Conferenza delle Parti agisce come
riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai sensi
del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del
presente Protocollo.
3. Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti
del presente Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza
delle Parti che rappresenti una Parte della Convenzione che, in quel
momento, non sia Parte del presente Protocollo sarà sostituito
da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra
esse.
4. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione
del presente Protocollo e, conformemente al suo mandato, adotterà
le decisioni necessarie per promuovere la sua effettiva attuazione.
Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente Protocollo
e:
a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono
comunicate conformemente alle disposizioni del presente Protocollo,
l’attuazione del Protocollo a cura delle Parti, gli effetti
generali delle misure adottate in applicazione del presente Protocollo,
in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così
come il loro impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine
del raggiungimento dell’obiettivo finale della Convenzione;
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle
Parti ai sensi del presente Protocollo, prendendo in debita considerazione
ogni esame richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo
7, paragrafo 2, della Convenzione e alla luce dell’obiettivo
della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della
sua attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecniche esaminerà ed adotterà periodici rapporti
sull’attuazione del presente Protocollo.
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni
sulle misure adottate dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico
e ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze, responsabilità
e capacità delle Parti e dei loro rispettivi impegni ai sensi
del presente Protocollo;
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento
delle misure che sono state adottate per far fronte al cambiamento
climatico ed ai suoi effetti, tenendo conto delle diverse circostanze,
responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi
impegni ai sensi del presente Protocollo.
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo
della Convenzione e alle disposizioni del presente Protocollo, e tenendo
in piena considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza delle
Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di metodologie
comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo,
che saranno adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo;
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria
all’attuazione del presente Protocollo;
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in
conformità dell’articolo 11, paragrafo 2;
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione
del presente Protocollo;
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi
e la cooperazione delle organizzazioni internazionali e degli organismi
intergovernativi e non governativi competenti e le informazioni che
essi forniscono;
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione
del presente Protocollo e considererà ogni incarico derivante
da una decisione della Conferenza delle Parti della Convenzione.
5. Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure
finanziarie applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno
mutatis mutandis al presente Protocollo, a meno che la Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
non decida diversamente per consenso.
6. Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo
in coincidenza con la prima sessione della Conferenza delle Parti
in programma dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo.
Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente
come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni
anno e coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle
Parti, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo non decida diversamente.
7. Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta
che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo lo riterrà necessario, o quando una delle
Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei mesi
dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata
da almeno un terzo delle Parti.
8. L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate
e l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica, come
pure tutti gli Stati membri di dette organizzazioni od osservatori
che non siano parte della Convenzione, potranno essere rappresentati
alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia,
nazionale od internazionale, governativo o non governativo, che è
competente nelle materie di cui al presente Protocollo e che abbia
informato il Segretariato del suo desiderio di essere rappresentato
come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà
essere ammessa come osservatore, a meno che almeno un terzo delle
Parti presenti vi si opponga. L’ammissione e la partecipazione
degli osservatori sarà soggetta al regolamento interno di cui
al paragrafo 5.
ARTICOLO 14
1. Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della
Convenzione, avrà la funzione di Segretariato del presente
Protocollo.
2. L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle
funzioni del Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo
alle disposizioni per il funzionamento, si applicheranno mutatis mutandis
al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, inoltre,
le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo.
ARTICOLO 15
1. L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
e l’Organo Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli
9 e 10 della Convenzione, avranno, rispettivamente, la funzione di
Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e di Organo
Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le disposizioni
della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno,
come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo.
Le sessioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico
e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario di Attuazione del presente
Protocollo coincideranno con quelle dell’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo Sussidiario
di Attuazione della Convenzione.
2. Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo
potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di
ogni sessione degli Organi Sussidiari. Quando gli organi sussidiari
agiscono come organi sussidiari del presente Protocollo le decisioni
ai sensi del presente Protocollo saranno adottate esclusivamente per
quelle Parti che siano parti del Protocollo.
3. Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della
Convenzione esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di
interesse per il presente Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo
degli organi sussidiari che rappresenti una parte della Convenzione
che, in quel momento, non sia parte del presente Protocollo è
sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo
e tra di esse.
ARTICOLO 16
1. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità
di applicare al presente Protocollo, e se del caso di modificare,
il meccanismo consultivo multilaterale di cui all’articolo 13
della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà
essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo
multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo
sarà senza pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di
cui all’articolo 18.
ARTICOLO 17
1. La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità,
le norme e le linee guida pertinenti, in particolare per la verifica,
la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al commercio
dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato B potranno
partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere
agli impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di
questo tipo sarà integrativo delle misure adottate a livello
nazionale per adempiere agli impegni quantificati di limitazione e
riduzione delle emissioni previsti dal presente articolo.
ARTICOLO 18
1. Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come
riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà procedure
e meccanismi appropriati ed efficaci per determinare ed affrontare
i casi di inadempimento delle disposizioni del presente Protocollo,
determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto
della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza.
2. Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno
conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di
un emendamento al presente Protocollo.
ARTICOLO 19
1. Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno
mutatis mutandis al presente Protocollo.
ARTICOLO 20
1. Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo.
2. Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante
una sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione
delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di
emendamento al presente Protocollo sarà comunicato alle parti
dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla quale l’emendamento
sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai
firmatari della Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario.
3. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per
consenso su qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo.
Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse
alcun accordo, l’emendamento sarà adottato, come ultimo
ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e votanti.
L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato
al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione.
4. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati
presso il Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al
paragrafo 3 supra, entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno
accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Depositario
avrà ricevuto gli strumenti di accettazione di almeno tre quarti
delle Parti del Presente Protocollo.
5. L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte,
il novantesimo giorno successivo alla data in cui la Parte avrà
depositato, presso il Depositario, il suo strumento di accettazione
del detto emendamento.
ARTICOLO 21
1. Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante
di esso e, salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento
al Protocollo costituirà, allo tempo stesso, un riferimento
ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente all’entrata
in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e
ad altri documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico,
procedurale o amministrativo.
2. Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo
o emendamenti agli allegati del presente Protocollo.
3. Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati
del presente Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento
ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal Segretariato almeno
sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o l’emendamento
sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà,
inoltre, il testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad
un allegato alle Parti ed ai firmatari della Convenzione e, per conoscenza,
al Depositario.
4. Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per
consenso su qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un
allegato . Se tutti gli sforzi in tal senso si dimostrassero vani
e non si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o l’emendamento
ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza
dei tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o
l’emendamento ad un allegato adottato sarà comunicato
dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte
le Parti per l’accettazione.
5. Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati
A o B, che sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà
in vigore, per tutte le Parti del presente Protocollo, sei mesi dopo
la data in cui il Depositario avrà comunicato loro l’adozione
dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad
eccezione delle Parti che abbiano notificato per iscritto al Depositario,
entro detto periodo, che non accettano l’allegato o l’emendamento
all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso
entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro
notifica di non accettazione, il novantesimo giorno successivo alla
data di ricevimento, da parte del Depositario, del ritiro della notifica.
6. Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato
comporta un emendamento al presente Protocollo, l’allegato o
l’emendamento ad un allegato non entrerà in vigore fino
al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà
in vigore.
7. Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno
adottati ed entreranno in vigore in conformità alla procedura
di cui all’articolo 20, a condizione che ogni emendamento all’Allegato
B sia adottato solo con il consenso scritto della Parte interessata.
ARTICOLO 22
1. Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte
disporrà di un voto. 2. Le organizzazioni regionali di integrazione
economica, nell’area di loro competenza, disporranno, per il
loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al numero dei loro
Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni
non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri
eserciterà il suo, e viceversa.
ARTICOLO 23
Il Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
sarà il Depositario del presente Protocollo.
ARTICOLO 24
1. Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto
alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni
regionali di integrazione economica che sono Parti della Convenzione.
Sarà aperto alla firma presso le Sede dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999
e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno
successivo al giorno in cui cesserà di essere aperto alla firma.
Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno
depositati presso il Depositario.
2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi
Parte del presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri
lo sia, sarà vincolata a tutte le obbligazioni di cui al presente
Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia uno o più Stati
membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione
ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità
per l’adempimento delle loro obbligazioni assunte a norma del
presente Protocollo. In tali casi, l’organizzazione e gli Stati
membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti derivanti
dal presente Protocollo.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione,
le organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno
il loro livello di competenza rispetto alle questioni rette dal presente
Protocollo. Inoltre, dette organizzazioni informeranno il Depositario,
che a sua volta informerà le Parti, di ogni sostanziale modifica
nella portata della loro competenza.
ARTICOLO 25
1. Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti
incluse nell’Allegato I le cui emissioni totali di biossido
di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni totali al
1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di
ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
2. Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni
di biossido di carbonio al 1990 delle Parti incluse nell’Allegato
I” si considera la quantità notificata dalle Parti incluse
nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente
Protocollo o ad una data anteriore, nella loro prima comunicazione
nazionale presentata a norma dell’articolo 12 della Convenzione.
3. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica
che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca
una volta che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata
in vigore, siano state realizzate, il presente Protocollo entra in
vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli
strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione.
4. Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una
organizzazione regionale di integrazione economica non si aggiunge
a quelli depositati dagli Stati Membri dell’organizzazione stessa.
ARTICOLO 26
1. Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo.
ARTICOLO 27
1. Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è
entrato in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento,
può ritirarsi dal presente Protocollo attraverso una notifica
scritta indirizzata al Depositario.
2. Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui
il Depositario ne abbia ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva,
indicata nella detta notifica.
3. Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata,
contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo.
ARTICOLO 28
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è
depositato presso il Segretariato Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette.
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati
a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo alle date indicate.
ALLEGATO A
Gas ad effetto serra
Biossido di carbonio (CO2)
Metano (CH4)
Ossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
Settori/categorie delle fonti
Energia
Combustione di carburanti
Settore energetico
Industrie manifatturiere ed edili
Trasporti
Altri settori
Altro
Emissioni fuoriuscite da combustibili
Combustibili solidi
Petrolio e gas naturale
Altro
Processi industriali
Prodotti minerali
Industria chimica
Metallurgia
Altre produzioni
Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo
Altro
Uso di solventi e di altri prodotti
Agricoltura
Fermentazione enterica
Trattamento del letame
Risicoltura
Terreni agricoli
Incendi controllati delle savane
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli
Altro
Rifiuti
Discariche per rifiuti solidi
Trattamento delle acque reflue
Incenerimento dei rifiuti
Altro
ALLEGATO B
Parte Quantificazione degli impegni di limitazione
o di riduzione delle emissioni
(percentuale delle emissioni dell’anno
o del periodo di riferimento)
Australia .................................................................................................
108
Austria......................................................................................................
92
Belgio .......................................................................................................
92
Bulgaria* ...................................................................................................
92
Canada.....................................................................................................
94
Comunità Europea ...................................................................................
92
Croazia*...................................................................................................
95
Danimarca ................................................................................................
92
Estonia*....................................................................................................
92
Federazione Russa* ................................................................................
100
Finlandia ...................................................................................................
92
Francia .....................................................................................................
92
Germania ..................................................................................................
92
Giappone..................................................................................................
94
Grecia.......................................................................................................
92
Irlanda......................................................................................................
92
Islanda....................................................................................................
110
Italia .........................................................................................................
92
Lettonia*...................................................................................................
92
Liechtenstein.............................................................................................
92
Lituania*...................................................................................................
92
Lussemburgo ............................................................................................
92
Monaco....................................................................................................
92
Norvegia.................................................................................................
101
Nuova Zelanda .......................................................................................
100
Olanda......................................................................................................
92
Polonia*....................................................................................................
94
Portogallo .................................................................................................
92
Regno Unito di Gran Bretagna
e dell’Irlanda del Nord ..............................................................................
92
Repubblica Ceca*.....................................................................................
92
Romania*..................................................................................................
92
Slovacchia*...............................................................................................
92
Slovenia*..................................................................................................
92
Spagna .....................................................................................................
92
Stati Uniti d’America.................................................................................
93
Svezia.......................................................................................................
92
* Paesi in transizione verso un’economia di mercato
Svizzera....................................................................................................
92
Ucraina*.................................................................................................
100
Ungheria* .................................................................................................
94
DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI
(12^ sessione plenaria, 11 dicembre 1997)
Decisione 1/CP.3
Adozione del Protocollo di Kyoto della
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
La Conferenza delle Parti,
Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4, paragrafo
2(a) e (b), della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici ed essendo giunta alla conclusione che i detti incisi non
sono adeguati,
Ricordando la sua decisione 1/CP.1, intitolata “Mandato di Berlino:
esame dell’adeguatezza dell’articolo 4, paragrafo 2 (a)
e (b), proposte relative al Protocollo e decisioni che seguono”,
nella quale ha deciso di realizzare un piano che le permetta di adottare
le misure adeguate per il periodo successivo all’anno 2000 attraverso
l’adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di
un altro strumento giuridico, Ricordando inoltre che uno dei fini
di detto piano era di rafforzare gli impegni assunti ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione al fine che i paesi sviluppati
Parti e le altre Parti incluse nell’Allegato I elaborino delle
politiche e misure e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione
e riduzione secondo scadenze precise – ad esempio 2005, 2010
e 2020 – per le loro emissioni antropiche dalle fonti e l’assorbimento
dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo
di Montreal, Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino,
il piano non introdurrà nuovi impegni per le Parti che non
sono incluse nell’Allegato I, ma riaffermerà gli impegni
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere
la realizzazione di detti impegni al fine di pervenire ad uno sviluppo
sostenibile, tenendo conto l’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7,
Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino
sui lavori delle sue otto sessioni1, Avendo esaminato con interesse
il rapporto presentato dal Presidente del Gruppo Speciale del Mandato
di Berlino, Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente
del Comitato Plenario sui risultati dei lavori del Comitato, Riconoscendo
la necessità di preparare la rapida entrata in vigore del Protocollo
di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, Cosciente del fatto che è auspicabile iniziare i
lavori tempestivamente al fine di aprire la strada al successo della
quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà
a Buenos Aires (Argentina), 1. Decide di adottare il Protocollo di
Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti
Climatici, in Allegato alla presente decisione;
2. Domanda al Segretariato Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite di essere il Depositario del detto Protocollo e di aprirlo
alla firma dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 1999, a New York;
3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite
sui Cambiamenti Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo 1998
o il prima possibile dopo tale data, come pure di depositare, nel
più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione, a seconda dei casi;
4. Invita inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a
ratificarla o ad aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine
che possano divenire Parti del Protocollo;
5. Domanda al Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico e al Presidente dell’Organo Sussidiario
di Attuazione, tenuto conto del programma budgetario approvato per
il biennio 1998–1999 e del corrispondente programma di lavoro
del Segretariato2, di indicare al Segretariato le linee guida relative
ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle
Parti esamini, nella sua quarta sessione, le questioni che seguono
e che i corrispondenti impegni siano ripartiti tra i rispettivi organi
sussidiari, come opportuno:
1 FCCC/AGBM/1995/2 e Corr. 1, e 7; FCCC/AGBM/1996/5, 8 e 11; FCCC/AGBM/1997/3,
3/Add. 1 e Corr. 1, 5, 8 e 8/Add. 1.
2 FCCC/CPCP/1997/INF.1.
a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee
guida da seguire per stabilire quali attività antropiche supplementari,
legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di
assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni
agricoli, nonché nelle categorie della variazione della destinazione
d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte
alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato
I della Convenzione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4,
del Protocollo;
b) Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e
delle linee guida da applicare per la verifica, la preparazione dei
rapporti e la contabilità relativa al commercio dei diritti
di emissione, ai sensi dell’articolo 17 del Protocollo;
c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del Protocollo
incluse nell’Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni
altra di dette Parti, o acquistare da essa, unità di riduzione
risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni
antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico
dei pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia,
ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo;
d) Esame e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare
la situazione delle Parti incluse nell’Allegato B del Protocollo,
per le quali i progetti individuali avrebbero un impatto proporzionale
significativo sulle emissioni nel corso del periodo di adempimento;
e) Analisi delle incidenze dell’articolo 12, paragrafo 10, del
Protocollo;
6. Invita il Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio
Scientifico e Tecnologico e il Presidente dell’Organo Sussidiario
di Attuazione a presentare a detti organi, nella loro ottava sessione,
una proposta comune relativa ai lavori preparatori da intraprendere
per permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle
Parti del presente Protocollo, di adempiere agli impegni previsti
del presente Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua entrata
in vigore.
Decisione 2/CP.3
Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto
La Conferenza delle Parti,
Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2,
Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate dall’Organo Sussidiario
del Consiglio Scientifico e Tecnologico nella sua quarta sessione3,
1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione rivista, nel
1996, delle Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto
Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento
Climatico, per stimare e notificare le quantità di gas ad effetto
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle fonti antropiche
e assorbite dai pozzi;
2. Afferma che le emissioni effettive di idrofluorocarburi, di perfluorocarburi,
esafluoro di zolfo dovranno essere stimate quando i dati saranno disponibili
e utilizzati per la notifica delle emissioni. Le Parti dovranno compiere
ogni sforzo per determinare le fonti dei dati necessari;
3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento atmosferico utilizzati
dalle Parti debbono essere quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo
di Esperti sul Cambiamento Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione
(“valori PRA stabiliti nel 1995 dal GIECC”) e che si basano
sugli effetti dei gas ad effetto serra su un arco temporale di 100
anni, tenuto conto delle incertezze inerenti alla stima dei potenziali
di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo, le Parti potranno
anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo Rapporto
di Valutazione;
4. Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle
Linee Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra,
adottata dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico,
le emissioni calcolate sulla base del combustibile venduto a navi
o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi nei
totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed
incita l’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico
affinché esamini, in futuro, l’inserimento di dette emissioni
negli inventari generali dei gas ad effetto serra delle Parti;
3 FCCC/SBSTA/1996/20, par. 30 e 54.
5. Decide che le emissioni risultanti dalle operazioni internazionali
realizzate in conformità della Carta delle Nazioni Unite non
saranno incluse nei totali nazionali, ma saranno notificate separatamente;
le altre emissioni attribuibili ad operazioni multilaterali saranno
incluse nei totali nazionali delle emissioni di una o più Parti
coinvolte.
Decisione 3/CP.3
Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione
La Conferenza delle Parti,
Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell’articolo
4 della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici,
Prendendo nota anche delle disposizioni dell’articolo 3 della
Convenzione e del punto b) del paragrafo 1 del “Mandato di Berlino”4,
1. Richiede all’Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare,
nella sua ottava sessione, un processo volto ad identificare e determinare
le misure necessarie per fronteggiare gli specifici bisogni dei paesi
in via di sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 dell’articolo
4 della Convenzione, contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici
e/o l’impatto delle misure di risposta. Le questioni che si
dovranno esaminare comprenderanno le misure relative al finanziamento,
all’assicurazione ed al trasferimento di tecnologie;
2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di Attuazione di
informare la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, dei
risultati di detto processo;
3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad
adottare una decisione sulle misure necessarie in base alle conclusioni
e raccomandazioni di detto processo.
4 Decisione 1/CP.1.
RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA SESSIONE
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti
incluse all’Allegato I nel 1990,
ai fini dell’articolo 25 del Protocollo di Kyoto (a)
|